Per gli autoveicoli che vengono assegnati in uso o ceduti in proprieta' alle cooperative di partigiani o reduci, legalmente costituite a tutto il 30 aprile 1946, possono essere accordate delle riduzioni sui prezzi di stima e puo' essere consentito il pagamento rateale dal Ministero dei trasporti d'intesa con quello del tesoro. Se si tratta di autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane, le suddette facilitazioni sono stabilite dal Ministero della difesa, sempre d'intesa con quello del tesoro.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art16 · fonte del testo