Sugli autoveicoli che a norma dell'art. 16 vengono ceduti in proprieta' con pagamento rateale va iscritta ipoteca a favore dello Stato per un importo superiore di almeno un terzo alle rate da versare; in luogo della costituzione dell'ipoteca sull'autoveicolo puo' essere concessa a favore dello Stato la garanzia ipotecaria su altri beni della cooperativa o di un terzo, purche' l'ipoteca sia di primo grado ed il valore dell'immobile ipotecato sia superiore di almeno un terzo alle rate da versare.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art17 · fonte del testo