Sugli autoveicoli che a norma dell'art. 16 vengono ceduti in proprieta' con pagamento rateale va iscritta ipoteca a favore dello Stato per un importo superiore di almeno un terzo alle rate da versare; in luogo della costituzione dell'ipoteca sull'autoveicolo puo' essere concessa a favore dello Stato la garanzia ipotecaria su altri beni della cooperativa o di un terzo, purche' l'ipoteca sia di primo grado ed il valore dell'immobile ipotecato sia superiore di almeno un terzo alle rate da versare.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
