L'assistente al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso altra Universita' ed Istituto di istruzione universitaria e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione, che non puo' protrarsi oltre i due anni accademici, l'assistente percepisce gli assegni previsti per i docenti incaricati, nella misura di cui all'art. 1, comma primo del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 ove ambedue le Facolta' interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente. Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro puo' concedere all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo. Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi e' valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

L. 23 novembre 1951, n.1340

2

La L. 23 novembre 1951, n.1340 ha disposto (con l'art. 3) che " I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano."

Testo vigente dal 2 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1950 al 2 gennaio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 novembre 1951, n.1340

    La L. 23 novembre 1951, n.1340 ha disposto (con l'art. 3) che " I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art9 · fonte del testo