((La Facolta' o Scuola, qualora ne ravvisi la necessita', in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, puo' conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attivita' di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito)). 1 La qualifica di aiuto puo' attribuirsi a due assistenti, se i posti di organico dell'Istituto siano piu' di quattro, ed a tre, se i posti siano piu' di sette. ((Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo' essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma)). 1 La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico d'insegnamento o la direzione dell'Istituto, sempreche' ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo,
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
