((All'atto della nomina di cui all'art. 21 il tecnico e' assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilita' e' assegnato al grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3ª classe. Dopo quattro anni di permanenza in tale grado e' promosso, con qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali e' promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1ª classe. Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianita', e' promosso al grado 9° con la qualifica di tecnico principale. Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, e' conferita per il grado 11° anziche' per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianita' sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale. Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche. la nomina, a seguito del concorso, e' conferita, per il grado 12°, anziche' per il grado 13°, con la qualifica di Infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo. Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
