((All'atto della nomina di cui all'art. 21 il tecnico e' assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilita' e' assegnato al grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3ª classe. Dopo quattro anni di permanenza in tale grado e' promosso, con qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali e' promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1ª classe. Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianita', e' promosso al grado 9° con la qualifica di tecnico principale. Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, e' conferita per il grado 11° anziche' per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianita' sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale. Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche. la nomina, a seguito del concorso, e' conferita, per il grado 12°, anziche' per il grado 13°, con la qualifica di Infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo. Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art21bis · fonte del testo