Qualora il professore ufficiale, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, e' tenuto a farne proposta motivata al Consiglio della Facolta' o Scuola, che delibera in merito. Della deliberazione il rettore da' comunicazione integrale all'interessato entro il mese di luglio. Avverso di essa l'assistente puo' ricorrere, entro il successivo mese di agosto, al Senato accademico. Avverso le deliberazioni del Senato accademico e' dato ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia intervenuta la proposta.

Testo vigente dal 24 settembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art7 · fonte del testo