((I limiti massimi di eta' previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attivita' sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla meta' del servizio prestato presso la Universita' od Istituto di istruzione universitaria)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
