Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 23 e' conferita la nomina a subalterno in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. ((Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegna la stabilita' e' determinato dall'annessa tabella D)). 1 ((Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto. Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, ed altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
