Il personale subalterno in servizio presso ciascuna Universita' ed Istituto d'istruzione universitaria dipende, per la disciplina, dal direttore dell'Istituto o capo del servizio cui e' addetto. I congedi ordinari sono concessi dal direttore o capo di servizio predetti, cui compete altresi' il redigere le note di qualifica annuali. Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate dal Senato accademico.
Testo vigente dal 24 settembre 1948
