Il personale subalterno in servizio presso ciascuna Universita' ed Istituto d'istruzione universitaria dipende, per la disciplina, dal direttore dell'Istituto o capo del servizio cui e' addetto. I congedi ordinari sono concessi dal direttore o capo di servizio predetti, cui compete altresi' il redigere le note di qualifica annuali. Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate dal Senato accademico.

Testo vigente dal 24 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art26 · fonte del testo