L'assegnazione dei posti di ruolo di cui alle annesse tabelle A, B e C alle Facolta' o Scuole e, limitatamente al personale subalterno di cui alla citata tabella O, ai servizi generali di ciascuna Universita' ed Istituto d'istruzione universitaria e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze delle Facolta', Scuole e Servizi. E' parimenti disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare su proposta della Facolta' o Scuola interessata, sentito il Senato accademico, la ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facolta' o Scuola tra le cattedre e gli Istituti scientifici che le costituiscono. I decreti del Ministro per la pubblica istruzione, emanati in applicazione del presente articolo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero. Le modificazioni al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui intervenga il relativo decreto.

Testo vigente dal 24 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art2 · fonte del testo