Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 19 e' conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. ((La stabilita' si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova e' soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 1 agosto 1950. 30 parole tolte, 55 parole aggiunte.

Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 19 e' conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. tolto: Il trattamento economico previsto per il personale tecnico che consegua la stabilita' e' determinato dall'annessa tabella D, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro aggiunto: La stabilita' si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova e' soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 giugno 1950, n.465

    La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art21 · fonte del testo