((Ai posti vacanti di assistente di ruolo puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria. Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 1 agosto 1950. 12 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Ai posti vacanti di assistente tolto: ordinario aggiunto: di ruolo puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui tolto: va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del aggiunto: compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria. Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente tolto: ordinario aggiunto: di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferitiaggiunto: , ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 giugno 1950, n.465

    La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art13 · fonte del testo