I posti del personale subalterno, in esso compreso il personale portantino addetto agli Istituti clinici, assegnati a ciascuna Universita' ed Istituto di istruzione universitaria sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli, da indirsi con le modalita' di cui al primo comma dell'art. 19 del presente decreto. Titolo di ammissione al concorso e' la licenza elementare. ((I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale)). 1 Ai posti vacanti di subalterno puo' provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di subalterni da altra Universita' ed Istituto di istruzione universitaria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
