I posti del personale subalterno, in esso compreso il personale portantino addetto agli Istituti clinici, assegnati a ciascuna Universita' ed Istituto di istruzione universitaria sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli, da indirsi con le modalita' di cui al primo comma dell'art. 19 del presente decreto. Titolo di ammissione al concorso e' la licenza elementare. ((I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale)). 1 Ai posti vacanti di subalterno puo' provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di subalterni da altra Universita' ed Istituto di istruzione universitaria.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 1 agosto 1950. 7 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… decreto. Titolo di ammissione al concorso e' la licenza elementare. I concorrenti debbono aver tolto: superato il 21° aggiunto: compiuto il 18° anno di eta'tolto: , ma non il 30° aggiunto: e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale. Ai posti vacanti di subalterno puo' provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di subalterni da altra Universita' ed Istituto di istruzione universitaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 giugno 1950, n.465

    La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art23 · fonte del testo