I posti di tecnico sono conferiti, in seguito al pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal rettore dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando e' pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini. Alla valutazione dei titoli e' riservato il 25% del totale dei punti; gli esami consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico, in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui e' assegnato il posto a concorso. ((Titolo per l'ammissione al concorso e' la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica e' richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere e' richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura)). ((1 I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabiliti da disposizioni di carattere generale)). 1 Ai posti vacanti di tecnico puo' provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di tecnici di ruolo di altra Universita' ed Istituto di istruzione universitaria, in seguito a richiesta del professore ufficiale della materia, previo parere favorevole del professore ufficiale della cattedra cui il tecnico e' addetto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 1 agosto 1950. 6 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… e' assegnato il posto a concorso. Titolo per l'ammissione al concorso e' la licenza tolto: della scuolaelementare aggiunto: di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica e' richiesto il diploma di tolto: levatrice aggiunto: ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere e' richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla tolto: Prefettura. aggiunto: prefettura. 1 I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non superato il tolto: 30° aggiunto: 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabiliti da disposizioni di carattere generale. Ai posti vacanti di tecnico puo' provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 giugno 1950, n.465

    La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art19 · fonte del testo