Ai fini della determinazione dei limiti di eta' e della anzianita' di servizio previsti dagli articoli 10, primo e terzo comma, 11 e 14 e dalle disposizioni richiamate nell'art. 13, si applica l'art. 1, comma primo, del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
