L'ultimo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, e' abrogato. L'ultimo comma dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo e' sostituito con il seguente: "Con le norme di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere estese le disposizioni di cui al decreto medesimo al personale che non consegua l'inquadramento nei posti di ruolo".
Testo vigente dal 21 settembre 1948
