Per il direttore di ricerca e i ricercatori di cui alla allegata tabella n. 1, valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, e il collocamento a riposo dei professori universitari e rispettivamente del personale direttivo ed insegnante delle scuole medie di secondo grado. Per tutto il restante personale di cui all'art. 2 valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato di gruppo corrispondente. Le disposizioni degli ultimi cinque comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, relative al trattamento di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, sono estese al personale indicato al n. 1 dell'art. 2.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art3 · fonte del testo