Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica percepiscono le seguenti competenze:
- a)lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni o riduzioni;
- c)le indennita' per accreditamenti multipli;
- d)l'indennita' supplementare di volo limitatamente ai soli addetti, che abbiano diritto all'indennita' di volo;
- e)le indennita' eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
