Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica percepiscono le seguenti competenze:

  • a)lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
  • b)l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni o riduzioni;
  • c)le indennita' per accreditamenti multipli;
  • d)l'indennita' supplementare di volo limitatamente ai soli addetti, che abbiano diritto all'indennita' di volo;
  • e)le indennita' eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art1 · fonte del testo