Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 si applicano con decorrenza dal 1 maggio 1948;peraltro nella prima applicazione del presente decreto il pagamento delle tasse previste dagli articoli 4 e 10 puo' essere effettuato non oltre il 15 ottobre 1948. Nei riguardi delle tasse eventualmente corrisposte in via anticipata nel mese di aprile 1948, con decorrenza dal successivo 1 maggio, si fara' luogo a rimborso o a recupero della differenza risultante dall'applicazione delle nuove tariffe.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art18 · fonte del testo