Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 si applicano con decorrenza dal 1 maggio 1948;peraltro nella prima applicazione del presente decreto il pagamento delle tasse previste dagli articoli 4 e 10 puo' essere effettuato non oltre il 15 ottobre 1948. Nei riguardi delle tasse eventualmente corrisposte in via anticipata nel mese di aprile 1948, con decorrenza dal successivo 1 maggio, si fara' luogo a rimborso o a recupero della differenza risultante dall'applicazione delle nuove tariffe.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
