Ai fini di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare parita' di trattamento, le due Parti Contraenti convengono quanto segue:
- a)Ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposte tasse giuste e ragionevoli per l'uso degli aeroporti pubblici e degli altri impianti posti sotto il suo controllo. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna, nondimeno, che dette tasse non siano maggiori di quelle dovute, per l'uso di detti aeroporti e impianti, dai propri aeromobili nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali.
- b)Ai combustibili, lubrificanti, pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente o dai suoi cittadini per l'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese di trasporto aereo di tale Parte Contraente, si concede, per cio' che concerne i diritti doganali, diritti di ispezione od altri diritti nazionali o tasse della Parte Contraente nel cui territorio si introducono, lo stesso trattamento applicato alle imprese di trasporto aereo nazionali o alle imprese di trasporto aereo della nazione piu' favorita.
- c)I combustibili, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le dotazioni normali e i rifornimenti che sono rimasti a bordo degli aeromobili civili delle imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente autorizzata a gestire le rotte ed i servizi descritti nell'Allegato, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente e all'uscita da esso, sono esenti da diritti doganali, tasse d'ispezione, diritti o tasse simili, ancorche' detti materiali siano usati o consumati da detti aeromobili in volo su tale territorio.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
