Ai fini di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare parita' di trattamento, le due Parti Contraenti convengono quanto segue:

  • a)Ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposte tasse giuste e ragionevoli per l'uso degli aeroporti pubblici e degli altri impianti posti sotto il suo controllo. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna, nondimeno, che dette tasse non siano maggiori di quelle dovute, per l'uso di detti aeroporti e impianti, dai propri aeromobili nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali.
  • b)Ai combustibili, lubrificanti, pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente o dai suoi cittadini per l'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese di trasporto aereo di tale Parte Contraente, si concede, per cio' che concerne i diritti doganali, diritti di ispezione od altri diritti nazionali o tasse della Parte Contraente nel cui territorio si introducono, lo stesso trattamento applicato alle imprese di trasporto aereo nazionali o alle imprese di trasporto aereo della nazione piu' favorita.
  • c)I combustibili, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le dotazioni normali e i rifornimenti che sono rimasti a bordo degli aeromobili civili delle imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente autorizzata a gestire le rotte ed i servizi descritti nell'Allegato, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente e all'uscita da esso, sono esenti da diritti doganali, tasse d'ispezione, diritti o tasse simili, ancorche' detti materiali siano usati o consumati da detti aeromobili in volo su tale territorio.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art4 · fonte del testo