Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti, specificati nell'Allegato, necessari per stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali, ivi descritti, sia che detti servizi abbiano inizio immediatamente, sia che abbiano inizio in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono concessi.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
