Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti, specificati nell'Allegato, necessari per stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali, ivi descritti, sia che detti servizi abbiano inizio immediatamente, sia che abbiano inizio in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono concessi.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art2 · fonte del testo