[1]Art. X ESECUZIONE DEI TERMINI DELL'ACCORDO
[2]Il Governo adottera' le disposizioni ed i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo. L'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali di cui al D. L. 1006 del 19 settembre 1947, e' l'organo governativo direttamente responsabile per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.
Testo vigente dal 3 agosto 1948
