[1]Art. V LA RISERVA

[2]1. Ogni somma raccolta nel Fondo Lire al di la' dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'Allegato I, costituira' la Riserva. 2. La Riserva sara' impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza:

  • a)Per il pagamento di qualsiasi residua passivita' dell'U.N.R.R.A. ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali o da qualsiasi altra ragione.
  • b)Per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana - e che ai sensi degli Accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni Internazionali sono a carico del Governo - dalle Organizzazioni Internazionali che succederanno all'U.N.R.R.A., ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione Internazionale per i Profughi (I.R.O.), l'Organizzazione Sanitaria Mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i Viveri e l'Agricoltura (F.A.O.) e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo Lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni Internazionali interessate.
  • c)Per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano verificarsi per i progetti gia' concordati con l'U.N.R.R.A.
  • d)Per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con l'U.N.R.R.A. ma che rientrino nelle categorie indicate nell'Allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente Accordo.
  • e)Per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con l'U.N.R.R.A., ne' rientranti nelle categorie indicate nell'Allegato I, purche' tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente Accordo. 3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sara' in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'Allegato I, e sara' pagabile a mano a mano che se manifesti la necessita', dall'Ente Governativo di cui all'art. X del presente Accordo.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artv · fonte del testo