All'attuazione di quanto previsto nella lettera a) dell'art. 3 dell'Accordo provvede l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, la quale, a tal fine, puo' avvalersi, ove il Comitato misto previsto nell'art. 7 dell'Accordo ne riconosca la necessita', della speciale facolta' ad essa accordata dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
