All'attuazione di quanto previsto nella lettera a) dell'art. 3 dell'Accordo provvede l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, la quale, a tal fine, puo' avvalersi, ove il Comitato misto previsto nell'art. 7 dell'Accordo ne riconosca la necessita', della speciale facolta' ad essa accordata dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;468~art2 · fonte del testo