[1]Art. IV STANZIAMENTO DI SOMME
[2]1. Il Fondo Lire sara' usato dal Governo entro cinque anni dal 1 gennaio 1947 per le categorie di programmi di assistenza e di riabilitazione elencate nell'Allegato I, e secondo quella rata annuale di spesa indicata nell'allegato stesso. 2. 1 singoli programmi di assistenza e di riabilitazione concordati dal Governo e dall'U.N.R.R.A. alla data del presente Accordo sono elencati nell'Allegato II. 3. In ogni anno le somme autorizzate per i singoli programmi approvati saranno erogate dall'organo governativo previsto dal secondo comma dell'art. X del presente Accordo, alla rata richiesta dalla necessita' di fronteggiare i bisogni operativi dei programmi stessi. 4. Tutte le somme che alla fine di un dato anno non sono erogate a un progetto approvato secondo la rata concordata per l'anno stesso, saranno riportate all'anno successivo per il medesimo progetto, sempre che il progetto stesso non sia gia' stato completato.
Testo vigente dal 3 agosto 1948
