[1]Art. IX LIMITI DEI NUOVI PROGRAMMI O CATEGORIE

[2]Qualsiasi nuovo programma o categoria che possa venire stabilito in base agli articoli VII 2) e VIII 2) dovra' rientrare negli scopi di assistenza e di riabilitazione, e non dovra' discostarsi dai principi contenuti negli Accordi tra il Governo e l'U.N.R.R.A.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artix · fonte del testo