[1]Art. IX LIMITI DEI NUOVI PROGRAMMI O CATEGORIE
[2]Qualsiasi nuovo programma o categoria che possa venire stabilito in base agli articoli VII 2) e VIII 2) dovra' rientrare negli scopi di assistenza e di riabilitazione, e non dovra' discostarsi dai principi contenuti negli Accordi tra il Governo e l'U.N.R.R.A.
Testo vigente dal 3 agosto 1948
