[1]Accordo tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

[2]Visto che, l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione (nel corso del presente atto chiamato "U.N.R.R.A.") ed il Governo italiano (nel corso del presente atto chiamato "Governo"), conclusero un Accordo l'8 marzo 1945 (nel corso del presente atto chiamato "1° Accordo") ed un altro Accordo il 19 gennaio 1946 (nel corso del presente atto chiamato "Accordo Supplementare") per l'assistenza e la riabilitazione in Italia; e Visto che, in accordo con l'art. V dell'Accordo Supplementare il Governo si impegno' a versare in uno speciale conto (nel corso del presente atto chiamato "Fondo Lire") i proventi netti derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei servizi forniti dall'U.N.R.R.A. per l'assistenza e la riabilitazione; e Visto che, in accordo con il succitato art. V dell'Accordo Supplementare il Governo si impegno' di usare il Fondo Lire (dopo dedottene le spese sostenute dall'.U.N.R.R.A. in valuta italiana) per programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. nel periodo in cui la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. svolgeva la sua attivita' in Italia; e fu inoltre stabilito che il Governo e l'U.N.R.R.A. si sarebbero accordati sulla procedura da seguire in seguito; e Visto che, con la risoluzione N°. 97 del Consiglio dell'U.N.R.R.A. fu raccomandato che "le funzioni e le responsabilita' dell'Amministrazione relativamente all'utilizzazione dei proventi in valuta locale o di somme equivalenti per opere di assistenza e di riabilitazione siano trasferite a suo tempo alle Nazioni Unite o a quell'Ente specializzato che dalle Nazioni Unite sara' designato"; e Visto che, con una risoluzione adottata il 24 marzo 1947 il Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite convenne di assumersi alcune delle funzioni dell'U.N.R.R.A. relativamente ai proventi delle vendite; e Visto che, il Governo e l'U.N.R.R.A. desiderano definire i programmi di assistenza e di riabilitazione finanziati con l'impiego del Fondo Lire, nonche' le funzioni e le responsabilita' che il Governo italiano e l'Ente successore all'U.N.R.R.A. dovranno assumersi relativamente all'utilizzazione del Fondo Lire;

[3]Il GOVERNO ITALIANO L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE

[4]Hanno convenuto quanto segue:

[5]Art. I TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITA

[6]Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo i poteri e la responsabilita' per lo stanziamento di somme dal Fondo Lire, che prima della suddetta data erano esercitati congiuntamente dal Governo e dall'.U.N.R.R.A., sono esercitati dal Governo, con le modalita' previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-arti · fonte del testo