[1]Art. VIII RELAZIONI CON LE NAZIONI UNITE

[2]1. A partire dalla data che sara' notificata dall'U.N.R.R.A., il Governo presentera' i rapporti trimestrali di cui all'art. VII 1) al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato. 2. Inoltre, a partire dalla stessa data, il Governo comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato ogni cambiamento nelle assegnazioni dal Fondo Lire in rapporto a categorie o programmi che non siano gia' stati concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. Il Governo notifichera' le proposte di cambiamenti in tempo utile perche' il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o l'Ente da esso designato, possa esprimere le sue eventuali osservazioni su tali proposte. Se^ nessuna osservazione perverra' al Governo entro trenta giorni dalla data di consegna, le proposte diverranno esecutive.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artviii · fonte del testo