[1]Accordo tra il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia e il Governo d'Italia.

[2]Premesso, che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 57, approvata l'11 dicembre 1946, ha creato un Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia (d'ora in avanti chiamato: Fondo); Premesso, che il Fondo ha attualmente delle risorse e dovra' ricevere altre risorse ed attivita' che il Comitato Esecutivo del Fondo ha stabilito dovranno essere messe in parte a disposizione dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia; Premesso, che il Governo italiano (d'ora in avanti chiamato: il Governo), desidera che l'assistenza del Fondo a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici sia praticata nell'ambito del suo territorio; Premesso, che rappresentanti del Fondo e del Governo hanno considerato la necessita' di tale assistenza in Italia; Premesso, che il Governo ha presentato il suo programma di assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici, ed ha redatto dei piani di operazione per l'adeguata utilizzazione e distribuzione di forniture o di altra assistenza che il Fondo potra' fornire, e che il Fondo ha approvato la propria partecipazione ai suddetti piani. Il Governo ed il Fondo hanno quindi stabilito quanto segue;

[3]Art. 1

[4]Fornitura di merci e servizi

  • A)Il Fondo, in base alla propria determinazione dei fabbisogni e nei limiti delle sue risorse, fornira' viveri ed altre merci e servizi per il soccorso e l'assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia.
  • B)Il Governo, in conformita' dei piani di operazioni che saranno di volta in volta concordati secondo quanto contenuto al seguente punto C) di questo articolo fornira' viveri (ed altri programmi speciali) per i bambini, gli adolescenti, le gestanti e le nutrici in Italia, e si impegna di far si' che i viveri e le merci fornite dal Fondo siano distribuiti alle suddette persone in conformita' dei summenzionati piani di operazioni.
  • C)L'Ammontare e la natura dei viveri e delle merci che dovranno essere rispettivamente forniti dal Fondo e dal Governo a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia saranno fissati di volta in volta per quei periodi susseguenti di attivita' che saranno ritenuti opportuni, in seguito a reciproca consultazione ed intesa tra il Fondo ed il Governo.
  • D)Il Fondo non fara' nessuna richiesta, e non avra' alcun diritto al pagamento in valuta estera per le merci e per i servizi da esso forniti in base alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;909~art1 · fonte del testo