[1]Art. VII RELAZIONI CON L'U.N.R.R.A. - E.R.O.

[2]1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo il Governo presentera' all'U.N.R.R.A. - E.R.O. rapporti trimestrali sulla utilizzazione del Fondo Lire. Tali rapporti saranno compilati sul modello EF2 (Allegato III) o su altro modello che sara' in seguito stabilito. 2. Inoltre il Governo presentera' all'U.N.R.R.A. - E.R.O. ogni proposta di assegnazione di somme dal Fondo Lire per programmi che non siano gia' stati concordati tra il Governo e IU.N.R.R.A. L'U.N.R.R.A. - E.R.O. fara' avere al Governo le sue osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di consegna; in mancanza di osservazioni entro tale termine le proposte diverranno esecutive.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artvii · fonte del testo