[1]Art. VI DISPOSIZIONI PER LE RIMANENZE NON SPESE

[2]Le Parti Contraenti accettano il principio che l'intero ammontare del Fondo Lire sara' speso entro cinque anni a partire dal 1 gennaio 1947. Se tuttavia alla line del suddetto periodo rimarranno nel Fondo Lire somme non spese o crediti in conto di prestiti recuperabili o per qualsiasi altra ragione, tali somme saranno considerate come parte della Riserva e usate in base a quanto disposto dal precedente art. V.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artvi · fonte del testo