[1]Art. III USO DEL FONDO LIRE
[2]Le parti contraenti accettano il principio che il Fondo Lire debba essere usato nel piu' breve tempo possibile e che si debba dare la precedenza all'azione svolta a fronteggiare i piu' immediati bisogni della popolazione italiana derivanti dalle conseguenze della guerra.
Testo vigente dal 3 agosto 1948
