[1]Art. III USO DEL FONDO LIRE

[2]Le parti contraenti accettano il principio che il Fondo Lire debba essere usato nel piu' breve tempo possibile e che si debba dare la precedenza all'azione svolta a fronteggiare i piu' immediati bisogni della popolazione italiana derivanti dalle conseguenze della guerra.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artiii · fonte del testo