[1]La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

[2]La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

[3]1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni;

[4]2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno. 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 1 giugno 1993 n. 258 (in G.U. 1a s.s. 09/06/1993 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali"."

Testo vigente dal 10 giugno 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 258/1993

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1993

    La disparità di trattamento tra "ufficiali e sottufficiali", da una parte, e "altri militari", dall'altra, riguardo alla pena accessoria della rimozione dal grado, per l'applicazione della quale, a norma dell'art. 29 cod. pen. mil. di pace, mentre nei confronti dei primi si richiede che la reclusione militare inflitta sia di più di tre anni, nei confronti dei secondi, invece, basta che superi l'anno, non può trovare giustificazione - come d'altra parte già riconosciuto dalla Commissione ministeriale che curò il progetto definitivo del codice penale militare di pace - ne' nella presunta diversità fra le categorie degli ufficiali e sottufficiali da un lato, e quella dei graduati di truppa dall'altro, ne' nella presunta più ampia possibilità di "errori" cui sarebbero esposti gli ufficiali e sottufficiali in quanto, rappresentando l'"errore" un comportamento penalmente sanzionato, e dovendo riconoscersi a gradi più elevati dell'ordinamento militare una serie di qualità specifiche antagoniste rispetto alla eventuale commissione di fatti costituenti reato, tale categoria risulta, al contrario, meno esposta delle altre al "rischio" del delitto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 29 c.p.m.p. nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare inflitta per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".

    Art. 29 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 383/1997

    Questione infondata
    11 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione consegua automaticamente alla condanna per il reato di truffa militare, in quanto -premesso che <<non è corretto il richiamo alla giurisprudenza sulla "destituzione di diritto", avendo la Corte già messo in luce la distinzione tra tale tematica e quella delle pene accessorie (sentenza n. 363 del 1996; ordinanze nn. 201 e 137 del 1994; sentenza n. 197 del 1993)>> - mentre nella sede disciplinare è possibile commisurare la sanzione all'entità del fatto, nell'applicazione delle pene accessorie non è dato analogo apprezzamento e, pertanto, ad esse è estranea la statuizione contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, senza che da ciò scaturisca l'incertezza interpretativa alla quale accenna l'ordinanza di rimessione. - Un intervento di tipo additivo - quale quello sollecitato dal giudice 'a quò -, che modifichi il sistema attuale, <<invaderebbe l'ambito riservato alle autonome scelte del legislatore, al quale spetta riesaminare la disciplina delle pene accessorie, soprattutto a carattere interdittivo, nell'ambito della complessiva, e auspicabile, revisione del codice penale militare di pace>>: cfr. S. n. 490/1989. red.: G. Leo

    Art. 29 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 234 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 201/1994

    Questione inammissibile
    26 maggio 1994

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto sollevata nonostante la espressa prognosi, da parte del giudice rimettente, in linea di fatto, di concessione della sospensione condizionale della pena, destinata ad estendersi (art. 166, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990) alle pene accessorie, ed inoltre - a parte che, nella specie, l'applicazione della pena accessoria deriverebbe non dall'impugnato art. 29 ma dall'art. 58 del cod. pen. mil. di pace - in quanto formulata sull'inesatto presupposto che la censurata applicabilità della rimozione dal grado nei soli confronti dei militari non legati all'amministrazione militare da un rapporto di impiego sarebbe l'effetto di una parziale abrogazione - sicuramente non operata - dell'art. 29 doc. pen. mil. di pace da parte delle nuove disposizioni sulla destituzione dei dipendenti pubblici poste dall'art. 9 della citata legge n. 19 del 1990. - Sull'assoluta estraneità della disciplina introdotta dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 rispetto a quella concernente l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo, v. S. n. 197/1993 e O. n. 137/1994. red.: S.P.

    Art. 29 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti · Art. 166 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 10 giugno 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 1 giugno 1993 n. 258 (in G.U. 1a s.s. 09/06/1993 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali"."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art29 · fonte del testo