[1]La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato:

[2]1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

[3]2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.((7))

[4]La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

[5]La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

[6]Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune. -------------- AGGIORNAMENTO 87) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 3 luglio 1967 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1967 n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 "del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato"."

Testo vigente dal 9 luglio 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 78/1967

    Illegittimità dichiarata
    3 luglio 1967

    Gli artt. 54, nn. 4 e 6, 183, lett. b c, e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70; l'art. 1 D.L. 3 giugno 1938, n. 1032; l'art. 28 Cod. pen. mil. pace, contengono disposizioni le quali ricollegano tutte, e per di più in modo notevolmente indifferenziato, la perdita del diritto al trattamento economico, spettante ai lavoratori o ai loro aventi causa, alla cessazione del rapporto di servizio, a fatti penali o a misure disciplinari: tali disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, il quale, vuole in via di principio, assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo del rapporto di servizio. Contrasto non solo già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1966, a proposito della perdita della pensione a seguito della interdizione dai pubblici uffici, ma avvertito anche dalla coscienza sociale, quale si è determinata nel clima della vigente costituzione, che considera il lavoro come valore fondamentale della comunità nazionale, e dal legislatore , che con la legge 8 giugno 1966, n. 424 ha abrogato tutte le disposizioni del genere di quelle impugnate e con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, ha statuito che l'indennità di anzianità, prevista dall'art. 2120 del Codice civile, spetta in ogni caso di licenziamento e quindi (contrariamente a quanto disponeva l'art. 2120) anche nel caso di licenziamento dovuto a colpa del lavoratore.

    Art. 54 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 183 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 28 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 9 luglio 1967. 76 parole aggiunte in 2 capoversi.

2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.aggiunto: 7

… e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune. aggiunto: -------------- AGGIORNAMENTO 87) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 3 luglio 1967 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1967 n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 "del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato"."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art28 · fonte del testo