Art. 8 — Condanna a pene principali non prevedute dai codici penali militari

Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici penali militari, si deve pronunciare condanna alla pena del carcere militare, il giudice applica la pena della, reclusione militare per eguale durata. Quando si debba infliggere, come pena principale, la destituzione, o la rimozione dal grado, o la dimissione, o la sospensione dall'impiego, queste pene continuano a essere applicate, anche se diverse da quelle prevedute dai codici penali militari; osservate, per l'esecuzione, le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art8 · fonte del testo