Art. 28 c.p. — Interdizione dai pubblici uffici

[1]L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.

[2]L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

[3]1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

[4]2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

[5]3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

[6]4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

[7]5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;34 41

[8]6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

[9]7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

[10]L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.34

[11]Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.

[12]La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.

Testo vigente dal 21 luglio 1968

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/1968

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 1968

    Le norme che stabiliscono la perdita del diritto alla pensione di guerra in caso di sopravvenuta indegnità non violano l'art. 38 della Costituzione, poiché a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestano indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Alle pensioni di guerra è da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio del risarcimento dei danni di guerra.

    Art. 28 c.p. · Art. 91 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 102 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 3/1966

    Ha colpito questo articolo
    13 gennaio 1966

    In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 cost., dell'art. 28, secondo comma, n. 5 cod. pen., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti, traggono titolo da un rapporto di lavoro, va dichiarata altresì la illegittimità costituzionale delle seguenti altre norme, con la stessa limitazione indicata a proposito dell'art. 28 cit.; terzo comma dello stesso art. 28 del Cod. pen.; dell'art. 183 comma primo lett. a, e comma terzo del T.U. 21 febbraio 1895 n. 70, sulle pensioni civili e militari; art. 29, primo comma, lett. a, e quarto comma, del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali; dell'art. 42, comma primo n. 1, e comma secondo, e art. 43 della legge 25 luglio 1941 n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali; dell'art. 36, comma primo, e art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939 n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

    Art. 28 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 42 Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali · Art. 43 Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, così per il diritto finora vigente, come per il diritto nuovo, importa, tra l'altro, la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 28). La Commissione parlamentare, oltre a proporre una semplificazione dell'articolo concernente questa pena accessoria (semplificazione che, peraltro, non saprei in che cosa dovesse consistere), avrebbe voluto che, nel caso di perdita dello stipendio o della pensione, si riconoscesse la possibilità di concedere un sussidio alimentare alla famiglia. Di questa norma, che manca anche nel codice del 1889, non si è mai avvertito il bisogno nell'applicazione del codice medesimo, perchè all'uopo provvedono le leggi speciali, come quelle sullo stato degli impiegati civili, sulle pensioni, ecc. Ho quindi preferito lasciare a queste leggi il compito di stabilire se e in quali casi possa essere conceduto il sussidio alimentare alla famiglia del condannato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 19

  • Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31). La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Nè diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli. In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di «delitti», non è il caso di parlare di «minime infrazioni». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire. La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 20

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1966 al 21 luglio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art28 · fonte del testo