[1](Art. 20 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 15 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 26 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. l404).

[2]Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 26 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art22 · fonte del testo