Art. 662 c.p.p. — Esecuzione delle pene accessorie

Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 662 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art662 · fonte del testo