Art. 622 c.o.m. — Perdita dello stato di militare

Lo stato di militare si perde esclusivamente:

  • a)per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
  • b)per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato;
  • c)per estinzione del rapporto di impiego ((in applicazione)) dell'articolo 32-quinquies del codice penale. (( Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5. ))

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. 2 parole tolte, 20 parole aggiunte.

c) per estinzione del rapporto di impiego tolto: ai sensi aggiunto: in applicazione dell'articolo 32-quinquies del codice penaleaggiunto: . Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art622 · fonte del testo