[1]Costituzione delle parti intimate

[2]1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria. 4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21573/2026

    24 giugno 2026

    Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce del Consiglio di Stato è inammissibile laddove, in primo grado, il Tar abbia statuito, sia pure implicitamente, sul punto e la parte interessata non abbia proposto appello incidentale, limitandosi alla mera riproposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi formato, per effetto della mancata impugnazione, un giudicato implicito.

    Art. 46 c.p.a. · Art. 9 c.p.a. · Art. 101 c.p.a. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 17

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art46 · fonte del testo