[1]Istruttoria presidenziale e collegiale

[2]1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. 2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione e' sempre adottata dal collegio. 3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art65 · fonte del testo