[1]Intervento per ordine del giudice

[2]1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 51 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art51 · fonte del testo