[1]Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

[2]1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire l'attuazione:

  • a)delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • b)delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • c)delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
  • d)delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
  • e)dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. ((3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.)) 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.

Testo vigente dal 8 dicembre 2011

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 112 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24040/2026

    26 luglio 2026

    Il giudice dell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in relazione all'esecuzione di una sentenza avente natura meramente dichiarativa dell'obbligo - gravante su un'Azienda sanitaria provinciale e sulla Regione Sicilia - di provvedere alla corresponsione a favore di un dipendente delle differenze retributive (anche ai fini del ricalcolo del TFR), della rivalutazione e degli interessi, nonché all'esecuzione degli adempimenti previdenziali conseguenti, quali effetti diretti dell'illegittimo inquadramento contrattuale oggetto di annullamento, atteso che la funzione del giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicato amministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, di ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso, esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimasto inevaso.

    Art. 112 c.p.a. · Art. 37 c.p.c. · Art. 113 c.p.a. · Art. 114 c.p.a.

    Rassegna di luglio 2026, p. 22

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13762/2026

    11 maggio 2026

    In tema di procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nell'ipotesi in cui al processo di cognizione sia seguita l'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., il termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza, risultando irrilevante a tal fine l'emissione del mandato di pagamento da parte del commissario ad acta.

    Art. 112 c.p.a. · Art. 4 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 114 c.p.a.

    Rassegna di maggio 2026, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29144/2025

    4 novembre 2025

    L'azione di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., trattandosi di un rimedio con connotazione compensativa, inteso, cioè, ad ottenere il riconoscimento dell'equivalente in denaro del bene della vita che la parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di conseguire in natura in base al giudicato.

    Art. 112 c.p.a. · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di novembre 2025, p. 5 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24045/2025

    27 agosto 2025

    Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a., proposto dall'amministrazione soccombente al fine di ottenere chiarimenti sulla portata del dictum giudiziale da eseguire, non è impugnabile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto la relativa questione non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, involgendo unicamente il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere medesimo.

    Art. 112 c.p.a. · Art. 41 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 31 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 48 parole tolte, 36 parole aggiunte.

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 3. Puo' essere proposta tolto: ancheaggiunto: , anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni tolto: derivanti dalla mancata esecuzione, aggiunto: connessi all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione tolto: del giudicato. 4. tolto: Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195. 5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art112 · fonte del testo