[1]Giudice dell'ottemperanza

[2]1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 113 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24040/2026

    26 luglio 2026

    Il giudice dell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in relazione all'esecuzione di una sentenza avente natura meramente dichiarativa dell'obbligo - gravante su un'Azienda sanitaria provinciale e sulla Regione Sicilia - di provvedere alla corresponsione a favore di un dipendente delle differenze retributive (anche ai fini del ricalcolo del TFR), della rivalutazione e degli interessi, nonché all'esecuzione degli adempimenti previdenziali conseguenti, quali effetti diretti dell'illegittimo inquadramento contrattuale oggetto di annullamento, atteso che la funzione del giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicato amministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, di ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso, esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimasto inevaso.

    Art. 113 c.p.a. · Art. 37 c.p.c. · Art. 112 c.p.a. · Art. 114 c.p.a.

    Rassegna di luglio 2026, p. 22

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art113 · fonte del testo