[1]Sospensione della sentenza

[2]1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. ((Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.))

Testo vigente dal 18 settembre 2012

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 settembre 2012. 10 parole aggiunte.

… 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. aggiunto: Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art111 · fonte del testo