L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Art. 3 codice dei contratti pubblici · Art. 133 c.p.a. · Art. 1 codice dei contratti pubblici · Art. 2 codice dei contratti pubblici
Rassegna di luglio 2026, p. 22