Art. 3 codice dei contratti pubblici — Principio dell'accesso al mercato

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalita' indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita' e trasparenza, di proporzionalita'.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3 codice dei contratti pubblici, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24032/2026

    24 luglio 2026

    L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

    Art. 3 codice dei contratti pubblici · Art. 133 c.p.a. · Art. 1 codice dei contratti pubblici · Art. 2 codice dei contratti pubblici

    Rassegna di luglio 2026, p. 22

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 1 parola tolta.

tolto: 1.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalita' indicate dal codice, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art3 · fonte del testo