Art. 13 codice dei contratti pubblici — Ambito di applicazione

Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita' di guadagno economico, anche indiretto. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di societa' e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1. Le disposizioni del codice si applicano, altresi', all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalita' di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13 codice dei contratti pubblici, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24032/2026

    24 luglio 2026

    L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

    Art. 13 codice dei contratti pubblici · Art. 133 c.p.a. · Art. 1 codice dei contratti pubblici · Art. 2 codice dei contratti pubblici

    Rassegna di luglio 2026, p. 22

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 7 parole tolte.

tolto: 1.Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. tolto: 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita' di guadagno economico, anche indiretto. tolto: 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di societa' e alle … materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni. tolto: 4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai … parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. tolto: 5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. tolto: 6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1tolto: . 7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi', all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art13 · fonte del testo