Art. 2 codice dei contratti pubblici — Principio della fiducia

L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Nell'ambito delle attivita' svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilita' amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonche' la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attivita' amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonche' per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacita' professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2 codice dei contratti pubblici, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24032/2026

    24 luglio 2026

    L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

    Art. 2 codice dei contratti pubblici · Art. 133 c.p.a. · Art. 1 codice dei contratti pubblici · Art. 3 codice dei contratti pubblici

    Rassegna di luglio 2026, p. 22

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 4 parole tolte.

tolto: 1.L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. tolto: 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari … e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. tolto: 3. Nell'ambito delle attivita' svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei … l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competentitolto: . 4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art2 · fonte del testo