Art. 1477 c.c. — Consegna della cosa

[1]La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

[2]Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

[3]Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1477 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3343/2026

    14 febbraio 2026

    In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.

    Art. 1477 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1470 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 55 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1477 · fonte del testo