Art. 1475 c.c. — Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1475 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in caso di risoluzione del contratto, le spese e i pagamenti legittimamente fatti, che il venditore deve rimborsare al compratore, devono essere collegati direttamente e immediatamente alla vendita stipulata, sicché non vi rientrano gli interessi passivi del mutuo contratto dal compratore per l'acquisto dell'immobile e gli oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca.
Art. 1475 c.c. · Art. 1225 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1493 c.c.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1475 · fonte del testo
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